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Ministero della Sanità
DM 31 maggio 2001, n. 321, pubblicato sulla G.U. del 8 agosto 2001, n. 183
Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, che prevede che il Ministro della sanità con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplini le modalità
di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, "Regolamento
recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe"
e, in particolare, l'articolo 1 del suddetto decreto che prevede la
ridefinizione della disciplina dell'assistenza protesica entro il 31
dicembre 2001;
Ritenuto di dover prorogare il suddetto termine provvedendo, comunque,
a semplificare le modalità di erogazione di alcuni dispositivi protesici;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta
dell'8 marzo 2001;
Raggiunta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 22 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata
con nota n. 100.1/2142-G/2848 del 24 maggio 2001, a norma dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; (1)
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. (2)
Art. 2. (3)
Art. 3. (4)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2001 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 5, foglio n. 331
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 a 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
(1) - Il testo degli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, è il seguente:
"Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le prestazioni sanitarie
dirette aI recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità
sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente,
vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione
in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati
dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle
forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed
i criteri per la sua revisione periodica.".
"Art. 57 (Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie).
- Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario
nazionale di cui all'art. 53, sono gradualmente unificate, nei tempi
e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già
erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli
enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità,
ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma
dell'art. 53, ai provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione
contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione
in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui
al primo comma del presente articolo.
Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive,
ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti
vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei
ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni
di assistenza sanitaria curative e riabilitativa, che devono essere
garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'art.
19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì,
l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle
prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento,
anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni
e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono
in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare
le finalità medico-legali di cui all'art. 75 della presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
"Art. 34 (Protesi e ausili tecnici). - 1. Con decreto del Ministro
della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella
revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi
di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri
ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone
con handicap fisico o sensoriale.".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità
di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8-sexies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 6, comma 4, del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229:
"7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di
erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo
il ricorso all'assistenza in forma indiretta.".
- L'art. 1 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, concernente
"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di
erogazione e tariffe" è riportato in note all'art. 1.
(2) Modifica il comma 1, art. 1, del D.M. 27 agosto 1999, n. 332.
(3) Sostituisce la lettera d), comma 1, art. 2, del D.M. 27 agosto 1999,
n. 332.
(4) Modifica il comma 1, art. 4, del D.M. 27 agosto 1999, n. 332.
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