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Elenco delle Protesi e degli Ausili Tecnici
erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale
E'
l'elenco delle Protesi e degli Ausili Tecnici (Dispositivi) diretti
al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, erogabili nell'ambito
del Servizio Sanitario Nazionale.
II
Nomenclatore Tariffario è suddiviso in tre parti:
ELENCO
1
Nomenclatore
Tariffario delle prestazioni sanitarie protesiche. Contiene i dispositivi
(Protesi, Ortesi e Ausili Tecnici) costruiti su misura e quelli di
serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un Tecnico
Ortopedico abilitato. Tali dispositivi sono destinati esclusivamente
al paziente cui sono prescritti e si intendono ceduti in proprietà all'istituto.
Ortesi, Protesi, Busti, Corsetti, Tutori, Calzature. Plantari, Carrozzine,
Deambulatori, Sollevatori, ecc.
ELENCO
2
Nomenclatore
degli Ausili Tecnici di serie. Contiene i dispositivi (Ausili Tecnici)
di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento
del Tecnico ortopedico. Tali dispositivi si intendono ceduti in
proprietà all'assistito.
Stampelle, Tripodi, Quadripodi, Deambulatori, Carrozzine, Sollevatori,
Letti, Materassi, Cuscini e Protezioni antidecubito, Sedie per doccia,
Rialzi stabilizzatori per wc, Sacche per colo?oleostomia e urostomia,
Pannoloni, Traverse, Bendaggi, ecc.
ELENCO
3
Nomenclatore
degli Apparecchi acquistati dalle aziende USL. Contiene gli Apparecchi
acquistati direttamente dalle aziende unità sanitarie locali (USL) ed
assegnati in uso gratuito.
Respiratore, Ventilatore polmonare, Nebulizzatore, Apparecchio aspiratore,
Apparecchio alimentatore, Montascale, ecc.
N.
B.
Qualora l'assistito scelga un tipo di dispositivo non incluso nel nomenclatore
ma ad esso riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per
omogeneità funzionale, l'ASL autorizza la fornitura per un importo non
superiore a quello previsto per il dispositivo contemplato in Nomenclatore.
AVENTI
DIRITTO
- Invalidi
civili, di guerra, per servizio, ciechi, sordomuti;
- Minori
di anni 18 che necessitano di intervento di prevenzione, cura e
riabilitazione di una invalidità permanente;
- Soggetti
in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste
dall'art. 1 della Legge n. 18 del 11 Febbraio 1980 (diritto all'indennità
di accompagnamento);
- Soggetti
in attesa di riconoscimento (certificato di invalidità) cui, in
seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla Commissione Medica
dell'ASL, sia stata riscontrata una riduzione della capacità lavorativa
superiore ad un terzo;
- Entero-urostomizzati,
laringectomizzati, tracheotomizzati, amputati d'arto, donne che
abbiano subito una mastectomia, soggetti che abbiano subito un
intervento demolitore sull'occhio previa presentazione di certificazione
medica;
- Soggetti
ricoverati in una struttura sanitaria (pubblica o privata) che necessitano
di protesi o ausili con carattere di urgenza (contestualmente alla fornitura
deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità);
N.
B.
1. Agli INVALIDI DEL LAVORO i dispositivi sono erogati dall'INAIL
con spesa a proprio carico, secondo indicazioni e modalità stabilite dall'istituto
stesso.
2. il RICONOSCIMENTO dell'INVALIDITÀ' è fatto da una apposita Commissione
medico?legale dell'ASL (visita di accertamento sanitario).
FORNITORI
Per
l'erogazione dei DISPOSITIVI INCLUSI NELL'ELENCO 1:
- Ditte
iscritte presso il Ministero della Sanità per dispositivi "su misura"
- Soggetti
autorizzati all'ammissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita
che dispongono del Tecnico Ortopedico abilitato.
Per
l'erogazione dei DISPOSITIVI INCLUSI NELL'ELENCO 2 E 3:
- Le Regioni
o le ASL stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle
procedure pubbliche d'acquisto (regolamentate da direttive emanate
dalle regioni) sulla base delle quali vengono determinati i prezzi corrisposti
dalle ASL per i suddetti dispositivi.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
L'erogazione
a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi è subordinata
al preliminare svolgimento delle seguenti attività:
1. PRESCRIZIONE
E'
redatta da un Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente
o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità.
LA
PRIMA PRESCRIZIONE DEVE COMPRENDERE:
- Diagnosi
circostanziata
- Indicazione
del dispositivo o ausilio prescritto: - descrizione - codice identificativo
riportato nel Nomenclatore - eventuali adattamenti necessari
- Programma
terapeutico di utilizzo
Per
gli assistiti in attesa di accertamento di invalidità, la prescrizione
deve specificare:
"Soggetto
impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"
ALLEGATI:
- Fotocopia
del certificato di invalidità
- Fotocopia
della tessera sanitaria
N.B.:
Il dispositivo che viene prescritto deve essere attinente alla patologia
per la quale è stata rilasciata l'invalidità. In caso di aggravamento
delle condizioni riportate nel certificato d'invalidità, l'assistito dovrà
richiedere una nuova visita di accertamento e in attesa di ciò il medico
sulla prescrizione dichiarerà che "la persona si è aggravata ...".
Prescrizione
ed allegati devono sempre essere trasmessi all'ASL di residenza dell'assistito,
anche in caso di ricovero presso strutture sanitarie, pubbliche o private,
ubicate fuori del territorio dell'azienda USL di residenza.
2. AUTORIZZAZIONE
- L'autorizzazione
alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio
prescritto è rilasciata dall'ASL di residenza dell'assistito.
- L'ASL
rilascia l'autorizzazione tempestivamente e in caso di prima fornitura
entro 20 giorni. L'autorizzazione è tacita se trascorso tale termine.
- L'ASL
rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax, in caso
di ricovero dell'assistito presso strutture sanitarie, pubbliche o private,
ubicate fuori del territorio dell'ASL di residenza. Limitatamente ai
dispositivi inclusi nell'Elenco 1 trascorsi 5 giorni l'autorizzazione
si intende concessa.
3. FORNITURE
- Le ditte
fornitrici di dispositivi ed ausili tecnici sono tenute a rispettare
i termini massimi di consegna, previsti nell'allegato 2, dall'acquisizione
dell'autorizzazione.
TERMINI
MASSIMI DI CONSEGNA PER DISPOSITIVI DELL'ELENCO 2:
| ausili
tecnici per l'incontinenza |
giorni
lavorativi -5 |
| ausili
tecnici per la funzione visiva |
giorni
lavorativi 50 |
| ausili
tecnici per la funzione acustica |
giorni
lavorativi 50 |
| ausili
tecnici per la comunicazione |
giorni
lavorativi 50 |
Ausili tecnici per la funzione motoria |
| cuscini
e materassi antidecubito |
giorni
lavorativi 20 |
| letti
a movimentazione manuale |
giorni
lavorativi 20 |
| letti
a movimentazione elettrica |
giorni
lavorativi 50 |
- Il fornitore
deve fornire dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del
presidio erogato
- Al momento
della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi per lui,
rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta (firmare e datare
l'autorizzazione nell'apposito spazio) da allegare alla fattura trasmessa
all'ASL per il rimborso.
- Entro
il termine di 3 giorni lavorativi i fornitore comunica all'ASL la data
di consegna del dispositivo.
4. COLLAUDO
- Il collaudo
accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo
ai termini dell'autorizzazione e cioè che il presidio consegnato corrisponda
a quello autorizzato.
- Il collaudo
deve essere effettuato dallo specialista prescrittore o dalla
sua unità operativa entro 20 giorni dalla data di consegna del
dispositivo.
- L'ASL
invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a presentarsi
per il collaudo.
- Il collaudo
dei dispositivi erogati ed assistiti non deambulanti viene effettuato
presso la struttura di ricovero o a domicilio.
- Il collaudo
si intende effettuato se, trascorsi 20 giorni dalla consegna del dispositivo,
il fornitore non abbia ricevuta alcuna comunicazione dall'ASL.
- Sono
esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso.
FORNITURE
SUCCESSIVE
Una
nuova autorizzazione alla fornitura di Dispositivi protesici ed Ausili
a carico del Servizio Sanitario Nazionale (rinnovo) è subordinata alla
verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da
parte del medico specialista prescrittore.
Viene rilasciata quando sussistano le seguenti condizioni:
- il presidio
è ancora necessario
- il presidio
precedente non è più idoneo e riparabile
- è trascorso
il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, dalla
precedente fornitura come previsto nell'allegato 2 del Nomenclatore
Tariffario (es. letto ortopedico 8 anni, materasso antidecubito 5 anni,
cuscino antidecubito 3 anni, deambulatori 8 anni, ecc.)
N.B.
Per dispositivi forniti agli assistiti minori di 18 anni non si applicano
i tempo minimi di rinnovo.
RINNOVO
PRIMA DEI TEMPI MINIMI PREVISTI
E'
necessaria una dettagliata relazione del medico prescrittore che evidenzi
il motivo della sostituzione (es. particolari necessità terapeutiche o
riabilitative, modifica dello stato psicofisico dell'assistito).
SMARRIMENTO,
ROTTURA, PARTICOLARE USURA, NON RIPARABILITA'
E'
necessaria una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o tutore in base
alla quale I'ASL può autorizzare per una sola volta la fornitura di un
nuovo dispositivo prima che siano decorsi i tempi minimi previsti per
il rinnovo.
AUSILI
TECNICI DI SERIE
Per
ogni voce indicata nel suddetto elenco sono riportati:
- Descrizione
- Codice
di classificazione ISO
Per
alcuni ausili (Protezioni antidecubito, sacche e placche per stomie, bendaggi,
cateteri, raccoglitori di urina, pannoloni, traverse, ecc.) vengono anche
definiti i quantitativi massimi concedibili. Gli Ausili Tecnici di serie
qui elencati sono correlati a diverse menomazioni e raggruppati secondo
la classificazione ISO:
Ausili
per la cura e protezione personale
sedia per wc e doccia, rialzo stabilizzante per wc, ausili per tracheotomia,
cannule, guanti, calze e calzature per protesi, coprimoncone, sacche e
placche colo?ileo e urostomia, bendaggi idroattivi o gelificanti, cateteri,
raccoglitori per urina, pannoloni, ecc.
Ausili
per la mobilità personale:
bastoni, stampelle, tripodi, quadripodi, deambulatori, carrozzine, sollevatori,
ecc.
Ausili
per terapia e addestramento:
cuscini antidecubito, materassi e traverse antidecubito, protezioni antidecubito,
ecc.
Mobilia
e adattamenti per la casa:
seggioloni, traverse assorbenti, letti ortopedici, ecc.
Ortesi
e Protesi:
protesi mammarie
Ausili
per comunicazione, informazione e segnalazione:
video ingranditore ottico, sintetizzatore vocale, comunicatore alfabetico
e telefonico, apparecchio fonetico, ecc.
CASI
PARTICOLARI
Sulla
prescrizione del letto ortopedico e materasso antidecubito, il medico
deve dichiarare che "la persona è allettata e non autosufficiente", in
quanto tali ausili sono erogabili solo a persone affette da patologie
gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.
I
cuscini antidecubito sono prescrivibili solo a persone non deambulanti
obbligate alla postura seduta senza soluzione di continuità e le protezioni
antidecubito a soggetti non deambulanti e/o affetti da patologia grave
che obbliga alla degenza continua e/o a postura seduta.
Per
la prima prescrizione di bendaggi antidecubito, è necessaria la richiesta
del medico dermatologo dell'ASL e sono prescrivibili solo a persone non
deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua.
Per
la richiesta di protesi mammaria alla prescrizione del medico (preferibile
quella del chirurgo che ha operato) deve essere allegato il certificato
di dimissioni ma non è necessario avere il certificato di invalidità.
Per
i minori di 18 anni che necessitano di intervento di prevenzione, cura
e riabilitazione di una invalidità permanente, non è necessario avere
il certificato di invalidità.
Per
i soggetti affetti da gravissime disabilità l'ASL può autorizzare la fornitura
di dispositivi non inclusi negli elenchi del Nomenclatore, sulla base
di criteri fissati dal Ministero della Sanità.
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