STATUTO

 

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - FINI - RAPPRESENTANZA

 

ART. 1
COSTITUZIONE


L'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordamuti "E.N.S." costituito dall'Associazione Italiana dei Minorati dell'Udito e della Parola - fondata a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale per unanime volontà dei sordomuti italiani, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), riconosciuto Ente Morale con Leggi 12.5.1942, n.889 e 21.8.1950, n.698 - ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125).
L'ENS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilitá sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

 

ART. 2
SEDE


L'ENS ha la sua Sede Centrale e legale in Roma.

 

ART. 3
FINI


Scopo dell'ENS, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'integrazione dei minorati dell'udito e della parola nella società, perseguendone l'unità.

In particolare l'ENS ha i seguenti fini:

  1. tutelare, rappresentare e difendere gli interessi morali, civili ed economici dei minorati dell'udito e della parola in osservanza dell'art. 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 e del P.P.R. 31.3.1979;

  2. adempiere ai compiti previsti dalle Leggi dello Stato e delle Regioni, nonché ad ogni iniziativa ad esse riferite;

  3. promuovere la crescita, la piena autonomia e l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale dei minorati dell'udito e della parola;

  4. tutelare e valorizzare la cultura dei Sordi e la Lingua dei Segni;
  5. svolgere e promuovere attività culturali, ricreative, sportive e del tempo libero.

 

ART. 4
ATTIVITÀ/ISTITUZIONI


Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.3, l'ENS:

  1. tutela, rappresenta e difende la piena attuazione dei diritti umani, civili ed economici dei minorati dell'udito e della parola presso organi, commissioni, comitati, consulte degli Enti Locali, delle Regioni, dello Stato e delle altre Istituzioni;

  2. assume nell'interesse della categoria ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato e delle Regioni per l'emanazione di leggi e di atti amministrativi;

  3. collabora con le Istituzioni e/o gli Organismi locali, regionali, statali nel campo dell'istruzione, dell'educazione scolastica per assicurare l'inserimento, la formazione professionale, l'avviamento al lavoro e la piena integrazione sociale e l'autonomia della persona sorda;

  4. collabora con le Università, gli Istituti di ricerca, con gli organismi nazionali ed internazionali, nonché con le strutture pubbliche e private, per promuovere ogni iniziativa;

  5. cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali;

  6. promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della profilassi, della prevenzione, dell'educazione sanitaria, anche in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale;

  7. divulga opere, sussidi scientifici e culturali, produce notiziari, riviste, bollettini informativi anche mediante sistemi multimediali con l'impiego della comunicazione totale;

  8. callabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico flessibile attraverso il sistema del bilinguismo; della lingua dei segni e della lingua parlata;

  9. collabora con le Associazioni Nazionali di interpreti di Lingua dei Segni riconosiute a livello istituzionale;

  10. promuove e organizza: corsi di lingue dei segni; corsi per la formazione e/o l'aggiornamento di Operatori tecnici ed Assistenti alla comunicazione, di Interpreti della Lingua dei Segni in collaborazione con le Università, le Regioni, gli Enti Locali; cura la tenuta del Registro Nazionale degli Operatori, Assistenti alla comunicazione ed Interpreti della Lingua dei Segni;

  11. promuove particolari interventi a favore dei minorati dell'udito e della parola; anziani, pluriminorati e/o affetti da malattie genetiche anche in collaborazione con gli Enti Locali e gli organismi privati;

  12. attua iniziative per la promozione dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù e la condizione femminile della categoria;

  13. promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale;

  14. concorre all'assistenza dei propri soci nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa e finanziaria sia in sede giudiziale che extragiudiziale;

  15. esplica attività promozionale attraverso centri di cultura, ricreativi, sportivi e di educazione, nonché ogni altra iniziativa per i giovani, le donne, la 3. età;

  16. promuove ed organizza, attività didattica domiciliare, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale.

È fatto divieto all'ENS di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

 

ART. 5
PRINCIPI GENERALI


L'ENS per il conseguimento dei propri fini opera con criteri di assoluta apartiticità ed aconfessionalità e non persegue fini di lucro.
Si ispira ai principi della democrazia, del pluralismo, dei diritti dei disabili e delle minoranze sanciti dalla Costituzione Italiana, alla "Carta dei diritti dell'uomo", ai documenti e raccomandazioni delle Nazioni Unite, UNESCO, OIT e OMS in materia di riabilitazione, educazione speciale e permanente delle persone handicappate, alla "Dichiarazione internazionale dei diritti delle persone con minorazioni uditive" (FMS - UNESCO - Parigi - 1971) e alla Risoluzione del Parlamento Europeo (17.6.1988) sulle Lingue dei Segni.
L'ENS attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali.

 

ART. 6
DEI RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALl ED INTERNAZIONALI


L'ENS può aderire ad organizzazioni anche di carattere federativo sia nazionali sia internazionali fra e per i disabili.

 

TITOLO II
DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI

 

ART. 7
PATRIMONIO


Il patrimonio sociale dell'ENS è costituito:

  1. dal complesso dei beni mobili ed immobili da esso posseduti sotto qualsiasi titolo;
  2. dai lasciti e dalle donazioni.
Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 8
ENTRATE


Le entrate di cui l'ENS dispone sono:

  1. le rendite delle attività patrimoniali;
  2. le quote sociali;
  3. i contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici e privati;
  4. ogni altra entrata.

L'anno finanziario comincia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse.

 

TILOLO III
CORPO SOCIALE

 

ART. 9
CATEGORIE


Il Corpo sociale è composto dalle saguenti categarie di soci:

  1. soci effettivi;
  2. soci aggregati;
  3. soci aderenti;
  4. soci sostenitori;
  5. soci onorari.

Sono soci effettivi i minorati dell'udito e della parola che hanno la maggiore età, sono stati colpiti dalla nascita o durante l'età evolutiva da grave minorazione uditiva, che non ha consentito il normale apprendimento della lingua parlata attraverso il senso dell'udito e versano all'ENS la quota sociale annua.
Sono soci aggregati i minorati dell'udito e della parola che sono minorenni, sono stati colpiti dalla nascita o durante l'età evolutiva da grave minorazione uditiva che non ha consentito il normale apprendimento della lingua parlata attraverso il senso dell'udito e versano all'ENS la quota sociale annua.
Possono essere soci effettivi od aggregati, secondo le norme del regolamento Generale Interno, anche i colpiti da sordità superiore ai 60 di età ed i divenuti sordi gravi a qualsiasi età.
Possono essere soci aderenti i familiari, o affini di soci effettivi e aggregati, volontari, operatori, interpreti od altre persone guridiche che condividono gli scopi dell'ENS.
Possono essere soci sostenitori coloro che, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'ENS, ne sostengono le iniziative. Essi possono essere temporanei o vitalizi.
Possono essere soci onorari coloro che hanno reso particolari e significativi servizi, donazioni all'ENS ed alla categoria.
Ai cittadini stranieri sordi residenti in Italia, ai profughi ed ai cittadini italiani sordi residenti all'estero, l'ENS riconosce il diritto alle prestazioni assistenziali.
Per l'iscrizione in qualità di socio di cui alle lettere a). b), c), d) del presente articolo, l'interessato deve inoltrare domanda al Consiglio Provinciale competente per territorio, il quale delibera in merito.
Sull'iscrizione dei soci onorari delibera il Consiglio Direttivo previa proposta del Consiglio Provinciale competente per territorio.

 

ART. 10
DEL VOTO E DELLE CARICHE ELETTIVE


Il diritto di voto e le cariche elettive in seno all 'ENS sono riservate ai soci effettivi minorati dell'udito e della parola, fatta salve le cariche nazionali, regionali e provinciali del Collegio dei Sindaci e del Consigliere Udente.
Non sono eleggibili coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con l'ENS. È incompatibile il cumulo delle cariche elettive in seno all 'ENS.
In caso di elezione a più cariche, il condidato ha diritto di opzione per una sola di esse.
Alla carica vacante subentra il primo dei non eletti; a parità di voti, il più anziano di iscrizione all 'Ente, a parità di iscrizione il più anziano di età.
Il voto è personale, libero e segreto e non può essere delegato ad altri.

 

ART. 11
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI


I soci effettivi e aggregati hanno diritto al godimento dei benefici dell'organizzazione dell'Ente, nonché a partecipare alla vita associativa secondo i principi del presente Statuto e le norme del R.C.I. dell'Ente.
Hanno il dovere di versare la quota sociale determinata dall'Assemblea Nazionale, di osservare e far osservare le norme statutarie e regolamentari, di rispettare e far rispettare l'Istituzione dell 'ENS nonché i Dirigenti ed i Soci.
I soci aderenti e sostenitori hanno il dovere di partecipare alla vita associativa dell'Ente di rispettare i principi statutari dell'ENS ed i suoi membri, nonché di versare la quota sociale.
Ai benefici dell'Organizzazione dell'ENS possono essere ammessi i minorati dell'udito e della parola che si trovano in particolairi condizioni di necessitá.
In materia deliberano, caso per caso, i Consigli Provinciali competenti per territorio.

 

TITOLO IV
ORGANI DELL 'ENS

 

ART. 12
ORGANIZZAZIONE


Organi dell'ENS sono:

  1. Organi centrali:
    1. il Congresso;
    2. l'Assemblea Nazionale;
    3. il Consiglio Direttivo;
    4. la Giunta Esecutiva;
    5. il Presidente Nazionale;
    6. il Collegio dei Probiviri;
    7. il Collegio Centrale dei Sindaci.
  2. Organi periferici:
    1. le Assemblee Regionali;
    2. i Consigli Regionali;
    3. le Giunte Esecutive Regionali;
    4. i Presidenti Regionali;
    5. i Collegi Regionali dei Sindaci;
    6. le Assemblee Provinciali;
    7. i Consigli Provinciali;
    8. le Giunte Esecutive Provinciali;
    9. i Presidenti Provinciali;
    10. i Collegi Provinciali dei Sindaci.

 

TITOLO V
DEL CONGRESSO

 

ART. 13
COMPETENZE E STRUTTURA


Il Congresso é l' organo supremo dell' ENS e ne determina gli indirizzi.
Il Congresso è costituito dai:

  1. Delegati Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali a norma dell'art. 40 del presente Statuto, in ragione di un rappresentante ogni quattrocento Soci o frazione superiore a duecento;

  2. Presidenti delle Sezioni Provinciali;
  3. Presidenti dei Consigli Regionali;
  4. Presidente Nazionale e Membri del Consiglio Direttivo.
Sono di sua competenza:
  1. la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS;
  2. la discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
  3. le modifiche allo Statuto sociale;
  4. l' elezione del Presidente Nazionale;
  5. l' elezione del Consiglio Direttivo;

Hanno diritto di voto i componenti gli Organi sociali ENS elencati al 2. comma lettere a), b), c), d) del presente articolo.
Possono partecipare al Congresso oltre i Soci effettivi, anche i Soci appartenenti alle categorie di cui all'art. 9 del presente Statuto.
Partecipano al Congresso con voto consultivo i Membri del Collegio Centrale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

 

ART. 14
CONVOCAZIONE


Il Congresso è convocato dal Presidente dell' Ente e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.
Esso può, tuttavia, essere convocato in via straordinaria e per particolari necessità ad iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Presidenti Provinciali e dei Delegati eletti nelle rispettive Assemblee.
La Convocazione del Congresso è comunicata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima.
L'ordine del giorno può essere integrato con comunicazione telegrafica da inviarsi, almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Congresso, a tutti i Delegati Provinciali, Presidenti Provinciali, Presidenti Regionali, membri del Consiglio Direttivo e membri del Collegio Centrale dei Sindaci.
La sede, la data e l'ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 15
ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO


Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vice-Presidenti, cinque Scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo e dell 'Assemblea Nazionale.
Il Congresso nomina altresì sette Questori scelti fra i Soci effettivi.

Il Presidente del Congresso costituisce:

  1. la commissione di verifica dei poteri;
  2. la commissione elettorale;
  3. la commissione per le modifiche allo Statuto sociale;
  4. la commissione per le mozioni, gli ordini del giorno.

 

ART.16
VOTAZIONI- DELIBERAZIONI- VALIDITÀ


La votazione è fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di carattere personale.
A richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, la votazione può procedere per appello nominale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Congresso è validamente costituito anche per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto sociale quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

 

TITOLO VI
DELL 'ASSEMBLEA NAZIONALE

 

ART. 17
COMPOSIZIONE


L'Assemblea Nazionale è costituita:

  1. dal Presidente Nazionale;
  2. dai componenti il Consiglio Direttivo;
  3. dai Presidenti dei Consigli Regionali.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo partecipano ai lavori dell' Assemblea con voto deliberativo, salvo che non si tratti di questioni afferenti la loro gestione.
L' Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno: entro il 30 aprile per l'approvazione della relazione sulle attività dell ENS e del conto consuntivo del esercizio precedente; entro il trenta novembre per l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
L' Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno; di regola entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente e l'altra entro il mese di novembre per l' approvazione del bilancio preventivo dell' anno successivo.
L' Assemblea Nazionaie si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

 

ART. 18
CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI


Gli avvisi di convocazione dell' Assemblea nazionale devono essere inviati a mezzo raccomandata, almeno venti giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata con preavviso telegrafico di ventiquattro ore.
L'Assemblea non potrà deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che siano presentati da due terzi dei suoi componenti almeno cinque giorni prima della convocazione; tali argomenti dovranno essere notificati a tutti i Membri dell'Assemblea.
Le adunanze dell'Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando vi partecipano la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.
Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla elezione di cariche, all'attribuzione di incarichi o che riguardino questioni personali.
A richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, la votazione può procedere per appello nominale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti

 

ART. 19
COMPETENZE


L'Assemblea Nazionale:

  1. vigila sull'applicazione dei deliberati del Congresso;
  2. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;
  3. approva il Regolamento Generale Interno dell'ENS;
  4. delibera sui reclami dei Consigli Provinciali contro il Consiglio Direttivo;
  5. delibera sulla nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci;
  6. delibera sulla nomina del Collegio dei Probiviri;
  7. provvede alla sostituzione temporanea del Presidente Nazionale nei soli casi di sopravvenuta incapacità, o di vacanza comunque determinata;

  8. delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame
  9. delibera l'eventuale sfiducia al Consiglio Direttivo su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta.

 

TITOLO VII
DEL CONSIGLIO DIRTTIVO

 

ART. 20
COMPOSIZIONE


Il Consiglio Direttivo è Costituito da sette membri compreso il Presidente dell Ente eletti dal Congresso.
Il consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
I componenti il Consiglio Direttivo, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, vengono sostituiti seguendo l'ordine delle votazioni riportate in Congresso.

 

ART. 21
CONVOCAZIONE E VALIDITÀ


Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell Ente in via ordinaria ogni tre mesi in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo devono essere inviati con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della convocazione, unitamtente all' ordine del giorno.
I1 Consiglio non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente presentati da un terzo dei suoi membri, almeno due giorni prima della convocazione. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le votazioni sono sempre palesi ad eccezione di quelle in cui si tratta di procedere alla nomina di cariche, alla attribuzione di incarichi, oppure di questioni personali.
I Componenti il Consiglio Direttivo non possono intervenire a disscussioni o deliberazioni, ne prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini.

 

ART. 22
COMPETENZE


Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

  1. propone all'Assemblea Nazionale, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell' Ente;

  2. delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale alla sua riunione annuale;

  3. esegue e fa eseguire le deliberazioni dell' Assemblea Nazionale;
  4. nomina il Segretario Nazionale su proposta del Presidente;
  5. delibera il Regolamento del personale della Sede Centrale e provvede alle relative nomine;
  6. nomina il Cassiere dell'Ente fra Istituti di credito di riconosciuta solvibilità e delibera la convenzione con l'lstituto di credito prescelto;

  7. formula proposte per le modifche che ritiene necessarie al presente Statuto;
  8. predispone il Regolamento Generale Interno ed eventuali proposte di modifica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

  9. delibera sulla nomina dei soci onorari;
  10. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Ente nelle commissioni, comitati, consigli, consulte nazionali ed in tutti i casi nei quali le leggi o disposizioni vigenti prevedono la rappresentanza della categoria;

  11. ha la vigilanza dei Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali che esplica nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale Interno;

  12. autorizza le iniziative di carattere nazionale proposte dai Consigli regionali e dai Consigli provinciali;

  13. nomina il Commissario straordinario e occorrendo il Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Regionale o Provinciale qualora nei consigli stessi si verifichino persistenti irregolarità o si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei Consiglieri;

  14. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell' assemblea Nazionale salvo ratifica alla prima riunione della stessa;

  15. su proposta del Presidente può affidare settori/dipartimenti di attività inerenti le finalità associative ed istituire con esperti comitati per lo studio la ricerca e le attività in cui si esplicano le finalità dell'ENS;

  16. incarica qualora si renda opportuno uno o più membri del Consiglio Direttivo o Dirigenti nazionali e consulenti dell'Ente ad eseguire ispezioni presso i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali;

  17. delibera sulle accettazioni di lasciti o donazioni;
  18. ratifica la nomina del Consigliere Delegato Regionale;
  19. adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti provinciali e regionali secondo le norme del Regolamento Generale Interno.

 

TITOLO VIII
DELLA GIUNTA ESECUTIVA

 

ART. 23
COMPOSIZIONE E COMPETENZE


La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Ente e da altri due membri scelti dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
Su proposta del Presidente uno dei due membri viene nominato Vice Presidente dell 'Ente.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno una volta al mese o quando il Presidente lo ritiene opportuno.
L'avviso di convocazione va inviato almeno tre giorni prima a mezzo comunicazione telegrafica e deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
La Giunta Esecutiva cura il patrimonio dell'Ente ed amministra il bilancio della Sede Centrale, adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e o che gli vengono da questo delegati, fatto salvo l'obbligo di riferirne alto stesso alla prima riunione utile per la ratifica.
Le deliberazioni della Giunta Esecutiva debbono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
I componenti la Giunta Esecutiva non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concerenti interessi propri, del coniuge, dei parenti ed affini.

 

TlTOLO IX
DEL PRESIDENTE NAZIONALE



ART. 24
COMPETENZE E RAPRESENTANZA LEGALE DELL' ENS


Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' Ente. Egli presiede l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente; cura la gestione economica dell' ENS; vigila perchè siano osservate le norme statutarie e regolamentari; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assembblea Nazionale, del Consiglio direttivo e della Giunta Esecutiva; adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza tutti i provvedimenti di competenza del detto organo.
Per l'istituzione di giudizi nell'interesse dell' Ente e per resistere nei giudizi intentati contro l'Ente stesso, il Presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza dalla Giunta Esecutiva, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio alla sua prima riunione utile.
In caso di assenza o inpedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di sepravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata l'Assemblea Nazionale provvede alla sua sostituzione.

 

TITOLO X
DEL SEGRETAR10 NAZIONALE

 

ART. 25
NOMINA E COMPETENZE


Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Ente.
Il Segretario Nazionale:

  1. partecipa alle riunioni del Congresso dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva con voto consultivo;

  2. cura e redige, sotto sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera a);

  3. firma in unione col Presidente ed il Ragioniere dell'Ente gli ordini di pagamento e di incasso;
  4. è il superiore gerarchico del personale dipendente della Sede Centrale.

In caso di sopravvenuta incapacità o vacanza comunque determinata, su proposta del Presidente viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona.



TITOLO XI
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

ART. 26
COMPOSIZIONE E COMPETENZE


Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
L'assemblea Nazionale delibera sulla nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri scelti fra i Soci effettivi di specchiata condotta morale, civile e associativa che non rivestono nessuna carica sociale all'interno dell'Ente e non svolgono attività politica alcuna.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e deliberare sui ricorsi dei soci e dei dirigenti attraverso i provvedimenti disciplinari.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed insindacabili.

 

TITOLO XII
DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

 

ART. 27
COMPOSIZIONE E COMPETENZE


Il Collegio Centrale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplementi, nominati dall'Assemblea Nazionale.
Detto Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.
Essi possono assistere alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esectutiva.
I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
I membri del Collegio dei Sindaci hanno il compito di verificare la gestione finanziaria dell'Ente ed a tal fine essi ispezionano libri, documenti contabili e lo stato di cassa redigendone verbale.
Redigono la relazione sul conto consuntivo ed esprimono pareri sul bilancio preventivo.

 

TITOLO XIII
DEL SERVIZIO Dl CASSA

 

ART. 28
COMPITI DEL CASSIERE


Il Cassiere, scelto fra Istituti di credito di notoria solvibilità provvede alla riscossione ed ai pagamenti che il Presidente dell'Ente dispone con mandato in unione al Segretario Nazionale ed il Ragioniere dell'Ente.
Ogni mandato deve contenere l'indicazione del titolo dell'entrata o della spesa e portare allegati i corrispondenti documenti giustificativi.

 

TITOLO XIV
DEGLI ORGANI REGIONALI

 

ART. 29
ORGANIZZAZIONE


L'organizzazione dell'ENS su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Sono organi regionali:

  1. il Consiglio Regionale;
  2. la Giunta Esecutiva Regionale;
  3. l' Assemblea Regionale;
  4. il Presidente Regionale;
  5. il Collegio Regionale dei Sindaci.

 

ART. 30
DEL CONSIGLIO REGIONALE


I1 Consiglio Regionale ENS è costituito dal Presidente Regionale, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali operanti nella Regione e dal Consigliere Delegato Regionale. Il Consiglio Regionale ha il compito di rappresentare tutelare e difendere gli interessi morali civili ed economici dei minorati dell'udito e della parola presso la Regione e di coordinare le finalità dell'Ente di cui agli art. 3 e 4 del presente Statuto.
Esso assume la seguente denominazione "Ente Naziotiale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti - ENS - Associazione italiana dei minorati dell'udito e della parola - Consiglio Regionale. ". I1 Consiglio Regionale ha sede nella città di residenza del Presidente eletto sino alla fine del suo mandato.
I membri del Consiglio Regionale che per scadenza del mandato o per qualsiasi altra ragione perdono la carica di Presidente sezionale vengono automaticamente sostituiti dal nuovo Presidente della Sezione Provinciale eletto nella circoscrizione.
Nelle regioni formate da due sole provincie funge da Presidente - alternativamente per ogni quadriennio - il Presidente di ciascuna Sezione Provinciale.
Nelle regioni nelle quali l'Assemblea Regionale ed il governo regionale hanno sedi diverse il Consiglio può eleggere due Vice Presidenti.
Nelle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d 'Aosta le funzioni ed i comipiti del Consiglio e dell'Assemblea Regionale sono demandate autonomamente alle rispettive Sezioni territorialmente competenti.
I Presidenti delle Sezioni Provinciali sopraindicate sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale.

 

ART. 31
COMPETENZE


In tutte le sue attività il Consiglio Regionale si unifoma alle norme del presente Statuto e del Regolamento Generale Interno, nonchà alle direttive degli Organi centrali dell'Ente.

Esso:

  1. gestisce ed amministra i fondi provenienti dalle regioni, da altri enti ed organismi regionali;

  2. provvede alla destinazione e spesa dei fondi secondo le disposizioni di legge regionali ed alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio;

  3. elegge il Vice Presidente;
  4. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Consigliere Delegato ed i componenti il Collegio Regionale dei Sindaci;

  5. approva entro il 31 marzo la relazione sulle attività del Consiglio Regionale ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente; approva entro il 31 ottobre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell 'esercizio successivo;

  6. esegue le deliberazioni dell'Assemblea Regionale;
  7. redige la relazione morale e finanziaria della propria regione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;

  8. esplica la vigilanza sulle attività delle Sezioni Provinciali secondo le norme statutarie e regolamentari; approva e trassmette alla Sede Centrale ENS, entro il 31 marzo, i conti consuntivi delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio precedente; approva e trasmette alla Sede Centrale ENS, entro il 31 ottobre, i bilanci preventivi delle Sezioni Provinciali relativi all' esercizio successivo;

  9. autorizza le iniziative di carattere organizzativo, economico e culturale proposte dai suoi membri;
  10. istituisce uno o più settori di attività inerenti la finalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto, nonché apposite commissioni regionali composte da esperti;

  11. delibera la nomina dei componenti il Collegio Provinciale dei Sindaci della propria Regione.

Esso affida la custodia dei fondi e l'incarico delle riscossioni e dei pagamenti ad un istituto di credito di notoria solvibilità.
I mandati di pagamento e di riscossione devono portare la firma congiunta del Presidente, del Vice Presidente e del Consigliere Delegato Regionale.

 

ART. 32
CONVOCAZIONE - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI E DELLE VOTAZIONI


Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale, si riunisce ordinariamente due volte l'anno con i criteri e le modalità indicati nel Regolamento Generale Interno.
Gli avvisi di convocazione devono essere invitati con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della convocazione, unitamente all' ordine del giorno.
In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata con preavviso telegrafico di trentasei ore.
Detto organo non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli presentati da due terzi dei Presidenti Provinciali almeno cinque giorni prima della convocazione; tali argomenti dovranno essere notificati a tutti i Presidenti.
Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere all'elezione di cariche, all'attribuzione di incarichi o che riguardino questioni personali.
A richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, la votazione può procedere per appello nominale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

 

ART. 33
DEL CONSIGLIERE DELEGATO REGIONALE


Il Consigliere Delegato è scelto dal Consiglio Regionale tra persone di provata competenza e serietà e deve ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Esso:

  1. partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Regionale e della Giunta Esecutiva con voto consultivo;

  2. redige, sotto la propria responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui al punto a);

  3. coadiuva il Presidente Regionale nell' espletamento delle finalità associative.

In caso di impedimento temporaneo o per incapacità comunque determinata il Presidente Regionale provvede alla sua sostituzione.

 

ART. 34
DELL 'ASSEMBLEA REGIONALE


L'Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale dai Presidenti e dai Delegati Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali della regione.
L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni, in via straordinaria qualora il Presidente lo ritenga opportuno a seguito di gravi e urgenti eventi o comunque quando ne sia fatta richiesta almeno da due terzi del suoi componenti.

Sono di sua competenza:

  1. l'approvazione della relazione morale e finanziaria sull'attività del quadriennio decorso e la formulazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello regionale del quadriennio successivo;

  2. l' elezione del Presidente Regionale;
  3. la presentazione di mozioni ed ordini del giorno inerenti questioni regionali

Il Presidente dell'Ente, i componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare all'Assemblea Regionale senza diritto di voto.
I Soci effettivi possono partecipare all 'Assemblea in qualità di osservatori.

 

ART. 35
CONVOCAZIONE
VALIDITÀ DELLE RIUNlONI E DELLE VOTAZIONI


L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale.
Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Regionale devono essere inviati con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.
In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata con preavviso telegrafico di trentasei ore.
Detto organo non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che siano presentati da due terzi dei Presidenti e Delegati Provinciali almeno cinque giorni prima della convocazione; tali argomenti dovranno essere notificati a tutti i Presidenti e Delegati Provinciali.
Le adunanze dell'Assemblea Regionale sono valide, in prima convocazione, quando vi partecipano la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando siano presenti un terzo degli stessi.
Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla elezione di cariche, all'attribuzione di incarichi o che riguardino questioni personali.

 

ART. 36
DEL PRESIDENTE REGIONALE


Il Presidente Regionale rappresenta la categoria in tutte le sedi istituzionali a livello regionale:

  1. vigila perchè siano osservate le norme statutarie e regolamentari dell 'Ente;
  2. presiede l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta Esecutiva Regionale;
  3. propone al Consiglio Regionale la nomina del Vice Presidente;
  4. cura la gestione economica del Consiglio Regionale;
  5. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva Regionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata l' Assemblea Regionale provvede alla sostituzione del Presidente.

 

ART. 37
DELLA GIUNTA ESECUTIVA REGIONALE
COMPOSIZIONE E COMPETENZE


La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Regionale, dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato Regionale.
La Giunta Esecutiva coadiuva il Presidente medesimo nella gestione ed amministrazione del bilancio del Consiglio Regionale; adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale che gli vengono da questi delegati ed adotta altresì i provvedimenti d'urgenza salvo l'obbligo di riferirne al medesimo Consiglio alla prima riunione utile per la ratifica.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente in via ordinaria quattro volte l' anno e in via straordinaria quando lo ritiene opportuno per questioni urgenti di carattere economico amministrativo. La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni.

 

ART. 38
DEL COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI


Il Collegio Regionale dei sindaci è costituito da tre membri nominati dal Consiglio Regionale previa ratifica del Consiglio Direttivo dell 'Ente.
I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Essi hanno il compito di verificare la gestione finanziaria del Consiglio Regionale; a tal fine essi ispezionano i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone verbale.
Redigono la relazione sul conto consuntivo ed esprimono pareri sul bilancio preventivo.
Possono assistere alle riunioni dell'Assemblea, del Consigilo e della Giunta Esecutiva Regionale.

 

TITOLO XV
DELLA SEZIONE PROVINCIALE

 

ART. 39
ORGANIZZAZIONE


L' organizzazione dell' ENS su base provinciale è costituita da:

  1. l' Assemblea Provinciale;
  2. il Delegato Provinciale;
  3. il Consiglio Provinciale;
  4. la Giunta Esecutiva Provinciale;
  5. il Presidente Provinciale;
  6. il Collegio Provinciale dei Sindaci.

Tali organi costituiscono la Sezione Provinciale che è il nucleo associativo ed organizzativo dell'ENS.
Essa è costituita in ogni capoluogo di provincia ed è formata da tutti gli associati all'ENS residenti nel territorio provinciale.
La Sezione Provinciale assume la saguente denominazione "Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti - ENS - Associazione italiana dei minorati dell'Udito e della parola - Sezione Provinciale di... "
La Sezione Provinciale esplica la propria attività secondo quanto stabilito dalle norme statutarie e regolamentari; nonché dalle direttive degli Organi centrali; assume tutte le iniziative per attuare i compiti associativi di rappresentanza, tutela e difesa dei minorati dell' Udito e della parola di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto nonché quelli organizzativi e di perseguimento delle finalità dell' Ente.
Nell' ambito della Sezione previa deliberazione del Consiglio Provinciale possono essere costituiti centri di cultura e di educazione permanente, gruppi sportivi; circoli ricreativi gruppi giovanili e possono essere adottate altre iniziative nell'interesse della categoria.
Le modalità di costituzione di gestione di dette attività sono disciplinate da specifiche norme regolamentari interne.

 

ART. 40
DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE


L' Assemblea Provinciale è costituita dai soci effettivi iscritti nella circoscrizione della Sezione.

Sono di sua competenza:

  1. L'approvazione della relazione morale e finanziaria sull'attività del quadriennio decorso e la formulazione degli indirizzi generali dell'attività sezionale del quadriennio successivo;

  2. l'elezione dei componenti il Consiglio Provinciale;
  3. l'elezione dei Delegati al Congresso e all'Assemblea Regionale.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due de Soci effettivi.
Il Presidente dell'Ente, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

 

ART. 41
ORGANIZZAZIONE - CONVOCAZIONE - VALIDITÀ - VOTAZIONI


L'Assemblea Provinciale è convocata dal suo Presidente almeno quindici giorni prima della riunione.
Essa deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.
Analoga comunicazione deve essere fatta almeno trenta giorni prima di detta data, al Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di far iscrivere all' ordine del giorno argomenti di interesse generale.
L'Assemblea è valida in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi.
Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alle elezioni di cariche o a questioni di carattere personale.
A richiesta di almeno due terzi dei suoi componentin, la votazione può procedere per appello nominale.
L'Assemblea elegge il Presidente e tre Scrutatori.

 

ART. 42
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE


La Sezione provinciale è composta da un Consiglio costituito:

  1. da sette membri compresi il Presidente ed il Consigliere Udente per le Sezioni che contano un numero di Soci effettivi superiore a 600;

  2. da cinque membri compresi il Presidente e il Consigliere Udente per le Sezioni che contano un numero di Soci effettivi fino a 600.

Un componente il Consiglio Provinciale viene nominato dal Consiglio Provinciale fra persone udenti.
In caso di sopravvenuta incapacità o di Vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri il Consiglio viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Assemblea.
Il Consiglio Provinciale rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I componenti di esso che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
Il Conlsiglio si riunisce ordinariamente ogni due mesi, straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
Il Delegato Provinciale partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto.

 

ART. 43
COMPETENZE


Il Consiglio della Sezione provinciale:

  1. elegge il Presidente Provinciale fra i propri componenti;
  2. vigila sull' applicazione dei deliberati dell'Assemblea Provinciale ed attua tutte le iniziative per la realizzazione dell' autonomia e delle pari opportunità;

  3. Studia i problemi dei minorati dell'udito e della parola della propria circoscrizione e vi adegua l'organizzazione con il fattivo apporto di tutti i suoi membri, in relazione alle disponibilità delle risorse economiche;

  4. cura il servizio associativo e delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci e sulla variazione dei soci stessi;

  5. assume e promuove iniziative, provvede per la rappresentanza, protezione e tutela degli interessi civili, morali ed economici della categoria a livello provinciale;

  6. collabora con gli uffici statali e gli enti locali per i provvedimenti amministrativi che interessono la categaria;

  7. promuove la raccolta dei mezzi finanziari per l'attività sezionale a favore dei minorati dell'udito e della parola;

  8. propone al Consiglio Direttivo la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;

  9. provvede allo sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive;
  10. approva e trasmette al Consiglio Regionole, entro il 28 febbraio, la relazione sulle attività della Sezione provinciale ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente; approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro il 30 settembre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo; redige la relazione morale e finanziaria quadriennale da sottoporre all'Assemblea Provinciale;

  11. vota l'eventuale sfiducia ai singoli componenti la Giunta esecutiva su mozione presentata da almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso ed approvate a maggioranza assoluta;

  12. adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci secondo le norme del Regolamento Generale Interno;

  13. propone al Consiglio Regionale la nomina dei propri componenti il Collegio dei Sindaci.

 

ART. 44
DEL PRESIDENTE PROVINCIALE


Il Presidente Provinciale presiede il Consiglio Provinciale e la Giunta Esecutiva Provinciale; propone al Consiglio Provinciale la nomina del Vice Presidente; cura la gestione economica della Sezione; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale, del Consiglio Provinciale e della Giunta Esecutiva Provinciale.
Il Presidente in caso di assenza o di impedimento, e sostituito dal Vice Presidente.

 

ART. 45
DELLA GIUNTA ESECUTIVA PROVINCIALE
COMPOSIZIONE E COMPETENZE


La Giunta Esecutiva della Sezione Provinciale è costituita dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Consigliere Udente.
Essa è l'organo esecutivo della Sezione e coadiuva il Presidente Provinciale nella gestione ed amministrazione del bilancio della Sezione Provinciale; adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale che gli vengono da questi detegati, nonché i provvedimenti di urgenza, salvo l'obbligo di riferirne allo stesso alla prima riunione utile per la ratifica.

 

ART. 46
ADEMPIMENTI GESTIONALI


Il Consiglio Provinciale è tenuto ad inviare per l'approvazione di esecutorietè al Consiglio Regionale, entro il mese di marzo di ciascun anno, il conto consuntivo dell'esercizio decorso, ed entro il mese di settembre il bilancio preventivo dell'anno successivo.
I due documenti devono essere accompagnati dal verbale di approvazione e dalla relazione del Consiglio Provinciale e del Collegio Provinciale dei Sindaci.
Ogni iniziativa di carattere economico; quando esorbiti dalla normale gestione del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Regionale, deve ottenere la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente.
Per motivate ragioni o esigenze particolari e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, le Sezioni passono avvalersi del servizio di cassa di altro Istituto di Credito per la custodia dei fondi e per l'esecuzione dei mandati e delle riscossioni.
I mandati di pagamento e di riscossione devono portare le firme congiunte del Presidente o del Vice Prestidente e del Consigliere anziano ed in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo del Consigliere Udente;

 

ART. 47
DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI SINDACI


Il Collegio Provinciale dei Sindaci è costituito da tre membri scelti dal Consiglio Provinciale con delibera del Consiglio Regionale.
I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Essi hanno il compito di verificare la gestione finanziaria della Sezione; a tal fine essi ispezionano i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.
Redigono la relazione sul conto consuntivo ed esprimono pareri sul bilancio preventivo.
I membri del Collegio dei Sindaci possono assistere alle riunioni dell'Assemblea del Consiglio e della Giunta Esecutiva Provinciale.

 

TITOLO XVI
DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI O LOCALI

 

ART. 48
COSTITUZIONE E COMPETENZE


Possono essere istituite rappresentanze intercomunali o locali secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento Generale Interno.
Esse sono affidate a rappresentanti o gruppi di Soci effettivi dell'Ente.
La rappresentanza caura, su direttive della Sezione Provinciale territorialmente competente, I'attività promozionale nonché quella di rappresentanza dei minorati dell'udito e della parola presso gli Enti locali.

 

ART. 49
I COMMlSSARI AD ACTA


Il Cognsiglio Direttivo può nominare un Commissario ad acta rispettivamente presso il Consiglio Regionale, il Consiglio Provinciale e presso la rappresentanza intercomunale o locale per l'adozione di delibere previste dallo Statuto e dal Regolamento che non siano tempestivamente adottate dall'organo competente.
Il Commissorio ad acta una volto adottata la delibera, cessa dal suo incarico.
Il Consiglio presso cui il Commissario ad acta opera resta in carica per ogni altro adempimento conferito dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

 

TITOLO XVII
DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 50
SCOGLIMENTO ENS
PROCEDURE E DEVOLUZlONE PATRIMONIO


Per l'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata la seguente procedura:

  1. l'iniziativa può essere presa o dall'Assemblea Nazionale con un ordine del giorno che abbia ottenuto l'approvazione dei 4/5 dei componenti o su richiesta proveniente dei 2/3 delle Sezioni Provinciali e derivanti da un ordine del giorno votato a maggioranza dalle rispettive Assemblee Provinciali dei soci di cui all'art. 40 del presente statuto;

  2. il Consiglio Direttivo constatata la regolarità della richiesta dovrà procedere alla convocazione entro sei mesi del Congresso Nazionale straordinario;

  3. il Congresso sarà regolarmente costituito con la presenza di due terzi dei Delegati, dei Presidenti Proviciali, dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale;

  4. la decisione dell'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata dal suddetto Congresso straordinario a maggioranza assoluta;

  5. il tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti o emanande.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il pattrimonio dell'ENS sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente analoghe finalità dell'ENS, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Durante la vita dell'ENS è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS facente parte, per legge statuto o regolamento; della medesima ed unitaria struttura.
Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:

  1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che per qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell' organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più, favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali; ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

  2. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

  3. la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e del decreto legge 21 giugno 1995,n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni,per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

  4. la corresponsione a soggeti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

  5. la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiore del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.